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La Federazione

ATTENZIONE - Chiuse tutte le scuole di ballo a livello nazionale.

È operativo con effetto immediato il nuovo Decreto Legge approvato dal Governo in data 8 marzo 2020 che prevede norme più restrittive a livello nazionale per il contrasto al COVID - 19 (nuovo Coronavirus).

Fra le norme approvate dal Consiglio dei Ministri all'Art. 2 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID - 19" al punto C si specifica la chiusura immediata di tutte le scuole di ballo, su tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile compreso, pena la sospensione dell'attività in violazione della norma.

Si salvano dal decreto gli atleti di livello agonistico per i quali viene confermata la normativa contenuta nel precedente Dpcm e confermata nel nuovo così come specificato dalla FIDS per i suoi  tesserati di alto livello: "resta comunque consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motore in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all'allegato 1 lettera d (DPCM 8 marzo 2020, art 2) lett g))."

“Si rammenta inoltre che, le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica di cui al DM 18 febbraio 1982, demandano alle FSN il compito di qualificare l'attività sportiva agonistica. Si precisa perciò che sono da intendersi tesserati agonisti coloro i quali hanno prodotto, all'atto del tesseramento, previa sottoposizione agli accertamenti sanitari all'uopo previsti, il certificato di idoneità agonistica e svolgono l'attività sportiva riconosciuta come tale dalla FIDS (applicazione art. 2 DPCM 1° marzo 2020)”.

Alla luce di ulteriori ordinanze restrittive rispetto al succitato decreto quindi disuniformi, si consiglia di verificare le ordinanze approvate dalle regioni di svolgimento delle attività.

DPCM - 8 - marzo 2020