Il Settore Arbitrale Federale (d'ora in poi per brevità SAF) è la struttura della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) costituita da tutti gli Ufficiali di Gara (UdG) regolarmente tesserati ed iscritti nei rispettivi ruoli. Il funzionamento e la gestione del SAF avviene per il tramite di un organo direttivo centrale e di organi periferici, nominati dal Consiglio Federale della FIDS, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
Il SAF svolge la propria attività in armonia con le normative CONI e con la normativa statutaria e regolamentare della FIDS, attuando gli indirizzi programmatici impartiti dal Consiglio Federale. Il SAF ha la propria sede presso la FIDS.
Gli organi centrali e periferici del SAF sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico; decadono per dimissioni o per revoca da parte del Consiglio Federale o per decadenza dello stesso Consiglio Federale.
Le cariche rivestite negli organi del SAF sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica federale elettiva nonché con l'appartenenza come tesserati ad associazioni e società sportive affiliate alla FIDS o ad enti con essa convenzionati.
Sono Organi del SAF:
- la Commissione Nazionale Arbitrale (CNA), quale Organo direttivo centrale del SAF che si avvale di un Coordinatore;
- i Fiduciari Regionali Arbitrali (FRA), quali Organi periferici.
Gli organi direttivi centrali e periferici devono assicurare il corretto svolgimento di tutte le funzioni arbitrali connesse alle manifestazioni di danza sportiva federali.