Il Settore Tecnico Federale (d'ora in poi per brevità STF) è costituito da tutti i tecnici regolarmente tesserati ed iscritti nei rispettivi ruoli. STF fa parte della struttura organizzativa della FIDS e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale.
Il STF ha il compito di:
- elaborare e di proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l’inquadramento e l’aggiornamento dei Tecnici Federali, secondo quanto disposto dall’art. 65 lett. 2 e 3 dello Statuto FIDS;
- ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti alla definizione delle tecniche di danza sportiva;
- organizza attività di studio e ricerca di tutti gli aspetti tecnici della danza sportiva e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;
- valutare l’evoluzione tecnica di ogni disciplina e proporre il materiale didattico e divulgativo alla Scuola Federale per aggiornare l’intero corpo docente federale secondo le disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione;
- proporre modifiche ai regolamenti tecnici federali e ai regolamenti di gara in concerto con la Commissione Nazionale Arbitrale;
- adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di diffusione e miglioramento della tecnica della danza sportiva.
L’autonomia funzionale, organizzativa ed operativa interna del STF è garantita attraverso gli organi di cui al Titolo II del presente Regolamento.
Il STF realizza le proprie finalità istituzionali mediante i propri organi. Sono organi del STF:
a livello nazionale
- il Direttore Tecnico Internazionale;
- la Direzione Tecnica Internazionale;
- il Coordinatore Tecnico Nazionale;
- il Coordinamento Tecnico Nazionale;
- i Responsabili Tecnici Nazionali di disciplina;
- il Centro Studi Federale;
a livello regionale
- il Coordinatore Tecnico Regionale;
- i Responsabili Tecnici Regionali di disciplina;
- i Gruppi di lavoro regionali di disciplina.