Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere una persona interna o esterna alla società?
Con riferimento al modello di Regolamento emanato dal CONI (Delibera GN n.255 del 25 luglio 2023), si rileva semplicemente come l’appartenenza al sodalizio non rappresenti causa di incompatibilità, a patto che il soggetto possieda i requisiti di autonomia e indipendenza di cui all'art. 5, comma 2, dei “Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”, emanati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, oltre alle competenze richieste.
Non sussistono, dunque, allo stato, disposizioni che vietano espressamente di nominare come Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni un soggetto che già opera all’interno della realtà sportiva – come, ad esempio, un tecnico o un dirigente.
Nondimeno, in caso di soggetto intraneo, è possibile certamente che in sede di eventuale sindacato, l’autonomia e l’indipendenza siano oggetto di particolare attenzione. Si sconsiglia, pertanto, di nominare quale Responsabile il Presidente o un tecnico del sodalizio sportivo.