Sponsor Tecnico

images/joomlart/article/358873fad4914931314b94f2036b503a.jpg
Settore Arbitrale Federale

Campionati Italiani Assoluti 2016 - Giudice sportivo in sede

Comunicato Ufficiale per tutte le ASA e gli Atleti che parteciperanno ai Campionati Italiani Assoluti

In data odierna é stata assunta la delibera n. 152/2016, con la quale é stata autorizzata la presenza del Giudice sportivo in sede di Campionati italiani assoluti, coerenziando le disposizioni del Regolamento di Giustizia che ne disciplinano il relativo procedimento, a beneficio del diritto di difesa ed al contraddittorio dei singoli Atleti tesserati e delle Associazioni affiliate.

Di seguito lo stralcio della deliberazione n. 152 del 19/1/2016:

<CONSIDERATO ​che il Giudice Sportivo omologa i risultati delle competizioni sulla base dei referti di gara e assume i provvedimenti del caso su segnalazione dei Direttori di Gara che redigono i suddetti referti;
VISTI gli artt. 39, 39 bis e 46 del Regolamento di Giustizia e in particolare:
- Art. 39 Il Giudice Sportivo:
1. Il Giudice Sportivo, nominato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto Federale, pronuncia in prima istanza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo, e in particolare su quelle relative a:
a)​la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b)​la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c)​la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d)​i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e)​ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara”.
- Art. 39-bis Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo
1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
a)​ d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
b)​ su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”.
- Art. 46 Procedimento dinanzi al Giudice Sportivo
1. Sono legittimati a proporre l’istanza di cui all’art. 39-bis del presente Regolamento, le Asa, i loro dirigenti e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso (…)”

CONSIDERATO​ che il procedimento che si svolge dinanzi al G.S. è disciplinato dagli artt. 39 ter (“Istanza degli interessati”), 39 quater (“fissazione della data di decisione”), 39 quinquies (“Disciplina del contraddittorio con gli interessati”), in forza dei quali:
Art. 39-ter - Istanza degli interessati
1.​L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell’evento; essa contiene l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2.​L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
Art. 39-quater - Fissazione della data di decisione
1.​Quando il procedimento segue a istanza, il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata comunque senza ritardo.
2.​Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell’istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
Art. 39-quinquies - Disciplina del contraddittorio con gli interessati
1.​I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.
Art.39-sexies - Pronuncia del Giudice sportivo
1.​Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza e comunque non oltre 60 giorni.
2.​Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3.​La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

PRESO ATTO ​che dal 21 al 24 gennaio 2016 si svolgeranno presso il Play Hall di Riccione i Campionati Italiani Assoluti danze nazionali, artistiche, caraibiche, folk, fruste, argentine e jazz e dal 27 al 31 gennaio presso il Palacongressi di Rimini i Campionati Assoluti e Classe Master danze standard, latine, 10 danze, show dance standard&latin;
VISTO ​il calendario dei Campionati Italiani Assoluti;

CONSIDERATO​ che si rende necessaria la presenza del Giudice sportivo in sede di Campionati italiani Assoluti al fine di espletare le funzioni previste dalla normativa statutaria e regolamentare ed omologare i risultati delle competizioni;
ACQUISITA ​la disponibilità dell’Ufficio del Giudice Sportivo a garantire la presenza, attraverso il titolare dell’Ufficio o il vicario, durante lo svolgimento delle competizioni;

RAVVISATA ​la necessità di coerenziare le disposizioni sopra richiamate del Regolamento di Giustizia al fine di garantire l’operatività dell’Ufficio del Giudice sportivo (con particolare riguardo ai termini temporali di presentazione delle istanze), a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio dei soggetti interessati (atleti/ASA).
(Omissis

DELIBERA
- Di autorizzare, in via d’urgenza, la presenza del Giudice Sportivo, ai Campionati Italiani Assoluti - che si svolgeranno a Riccione dal 21 al 24 gennaio e a Rimini dal 27 al 31 gennaio 2016 - per tutta la durata degli eventi;
- Di coerenziare, a garanzia del diritto di difesa ed al contraddittorio degli atleti e delle asa, le disposizioni relative al procedimento davanti al Giudice sportivo, limitatamente ai Campionati Italiani Assoluti, nei termini che seguono:
(i) a parziale modifica dell’art. 39- ter del R.G. “Termine di presentazione”, l’istanza deve essere proposta, a pena di irricevibilità, entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello di svolgimento della competizione per la quale si intende presentare il reclamo presso l’apposito locale predisposto nella sede di gara, con contestuale formulazione dei motivi; la prescritta tassa reclamo dovrà essere versata, anche in contanti, contestualmente alla presentazione del reclamo; in deroga quanto previsto nel Regolamento di Giustizia non è necessaria la consegna di copia del reclamo alla controparte, attesa la materiale impossibilità di recapitare il documento.

(ii) a parziale modifica dell’art. 39-quater del R.G. “Fissazione della data della decisione”, il G.S. assumerà la decisione entro il giorno della proposizione dell’istanza. Il G.S. comunicherà ai soggetti interessati, per il tramite della segreteria degli Organi di Giustizia, del reclamo proposto e che la decisione verrà adottata nella stessa data, con ogni mezzo utile ed ai recapiti in possesso della Federazione entro le ore 14,00 del giorno in cui verrà assunta la decisione, coincidente con quella di presentazione dell’istanza;
(iii) a parziale modifica dell’art. 39-quinquies del R.G. “Disciplina del contraddittorio con gli interessati”, i soggetti ai quali è comunicato il provvedimento di fissazione, di cui al precedente punto (ii) possono far pervenire memorie e documenti entro le ore 16,00 del giorno in cui verrà assunta la decisione, coincidente con quello di comunicazione del provvedimento.
(Omissis)
Il presente provvedimento avrà effetto immediato e di esso ne verrà data pubblicità attraverso il sito federale>>.