- Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 19 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 24 ottobre 2020”;
- Tenuto conto dell’elenco delle discipline sportive “di contatto” allegato al Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 13 ottobre in particolare la nota che esplicitamente prevede per la danza sportiva "lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale";
- Esaminato l’avviso del 20 ottobre c.a. del Dipartimento dello Sport e le relative FAQ (domande frequenti) relativamente alle discipline degli sport da contatto;
- Esaminato l'avviso del 25 ottobre c.a. del Dipartimento dello Sport e le relative FAQ (domande frequenti) relativamente alle discipline degli sport da contatto;
- Recepite le disposizioni previste nel nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, emanato in data 22 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 1, lettera f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dell’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2, del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020"
il Comitato Tecnico Scientifico della Federazione Italiana Danza Sportiva comunica che:
- Per le discipline in forma individuale (solo/duo/trio) e di gruppo[1]:
- Sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza di pubblico nel rispetto del protocollo deliberato dalla FIDS;
- Sono consentiti gli allenamenti, a porte chiuse, degli atleti partecipanti agli eventi e alle competizioni di cui al precedente punto nel rispetto del protocollo applicativo di sicurezza deliberato dalla FIDS;
- A parziale modifica dei regolamenti tecnici di settore, le performance in duo/trio/gruppo non potranno contenere prese o contatti; allo stesso modo occorre mantenere la distanza di sicurezza tra i componenti durante tutta la coreografia.
- Per le discipline in coppia[2]:
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni a qualsiasi livello;
- Gli allenamenti, esclusivamente in forma individuale, sono consentiti per gli atleti di classe C, B, A, AS, U e PD (incluse sottoclassi);
L’attività dilettantistica di base (settore divulgativo, classe D) è sospesa anche se svolta in forma individuale.
Fermo restando quanto sopra, sarà sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico del Governo e dell'Ufficio Sport un nuovo protocollo applicativo di sicurezza volto a consentire la pratica sportiva anche alle unità competitive al momento escluse dall'attuale DPCM.
Le misure contenute del DPCM del 24 ottobre sono valide sino al 24 novembre.
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Il Comitato tecnico scientifico, ha inoltre aggiornato il protocollo applicativo di sicurezza (versione del 28 ottobre 2020) recependo le disposizioni introdotte dalle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
Il documento sostituisce il precedente ed è valido dal 30 ottobre 2020
pdf Protocollo applicativo di sicurezza, danza sportiva, rev. 4
Opuscolo sul corretto lavaggio delle mani (Ministero della Salute)
Raccomandazioni per contenere il contagio (MInistero della Salute)
Inoltre è disponibile la locandina informativa (nei formati jpg, png e pdf) da utilizzare liberamente all’interno di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, e le altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico.
Chiarimenti
FIDS ed Enti di promozione convenzionati
Luoghi per la pratica sportiva
Certificato medico
[1] Rif. DPCM del 24.10.2020, art. 1 comma 9 lett. e): “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;”
[2] Rif. DPCM del 24.10.2020, art. 1 comma 9 lett. g): “fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;”