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La Federazione

Comunicato del comitato tecnico scientifico, aggiornato il protocollo valido dal 30 ottobre 2020.

  • Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 19 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,    74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 24 ottobre 2020”;
  • Tenuto conto dell’elenco delle discipline sportive “di contatto” allegato al Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 13 ottobre in particolare la nota che esplicitamente prevede per la danza sportiva "lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale";
  • Esaminato l’avviso del 20 ottobre c.a. del Dipartimento dello Sport e le relative FAQ (domande frequenti) relativamente alle discipline degli sport da contatto;
  • Esaminato l'avviso del 25 ottobre c.a. del Dipartimento dello Sport e le relative FAQ (domande frequenti) relativamente alle discipline degli sport da contatto;
  • Recepite le disposizioni previste nel nuovo protocollo attuativo delleLinee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, emanato in data 22 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 1, lettera f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dell’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2, del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020"

il Comitato Tecnico Scientifico della Federazione Italiana Danza Sportiva comunica che:

  • Per le discipline in forma individuale (solo/duo/trio) e di gruppo[1]:
    • Sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza di pubblico nel rispetto del protocollo deliberato dalla FIDS;
    • Sono consentiti gli allenamenti, a porte chiuse, degli atleti partecipanti agli eventi e alle competizioni di cui al precedente punto nel rispetto del protocollo applicativo di sicurezza deliberato dalla FIDS;
    • A parziale modifica dei regolamenti tecnici di settore, le performance in duo/trio/gruppo non potranno contenere prese o contatti; allo stesso modo occorre mantenere la distanza di sicurezza tra i componenti durante tutta la coreografia.
  • Per le discipline in coppia[2]:
    • Sono sospesi gli eventi e le competizioni a qualsiasi livello;
    • Gli allenamenti, esclusivamente in forma individuale, sono consentiti per gli atleti di classe C, B, A, AS, U e PD (incluse sottoclassi);

L’attività dilettantistica di base (settore divulgativo, classe D) è sospesa anche se svolta in forma individuale.

Fermo restando quanto sopra, sarà sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico del Governo e dell'Ufficio Sport un nuovo protocollo applicativo di sicurezza volto a consentire la pratica sportiva anche alle unità competitive al momento escluse dall'attuale DPCM.

Le misure contenute del DPCM del 24 ottobre sono valide sino al 24 novembre.

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Il Comitato tecnico scientifico, ha inoltre aggiornato il protocollo applicativo di sicurezza (versione del 28 ottobre 2020) recependo le disposizioni introdotte dalle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

Il documento sostituisce il precedente ed è valido dal 30 ottobre 2020

  pdf Protocollo applicativo di sicurezza, danza sportiva, rev. 4

Opuscolo sul corretto lavaggio delle mani (Ministero della Salute)

Raccomandazioni per contenere il contagio (MInistero della Salute)

Inoltre è disponibile la locandina informativa (nei formati jpg, png e pdf) da utilizzare liberamente all’interno di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, e le altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico.

 

Chiarimenti

FIDS ed Enti di promozione convenzionati

Nel merito dei chiarimenti sull'attività svolta da FIDS e dagli enti convenzionati si chiarisce quanto segue: poiché nel programma dei Campionati Italiani di categoria 2020 era previsto lo svolgimento del Campionato Nazionale FIDS-Enti di promozione convenzionati, anche se non si è potuto celebrare, è intenzione del Consiglio Federale riproporre tale iniziativa nel corso dell’edizione 2021.

Luoghi per la pratica sportiva

L’attività consentita dal DPCM del 24.10.2020, così come chiarita dal comunicato ufficiale federale si può svolgere in qualsiasi locale. Il divieto previsto per le palestre non riguarda pertanto quei locali in cui vengono svolti gli allenamenti individuali finalizzati alle competizioni di interesse nazionale (art. 1 comma 9 lettera e) come deroga implicita rispetto a quanto previsto alla lettera f). I locali in cui vengono pertanto svolte tali attività possono dunque essere utilizzati per tali finalità.

Certificato medico

Per lo svolgimento dell'attività sportiva è comunque, sempre necessario essere in possesso di un certificato medico sportivo VALIDO (art. 11 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale) in base alla propria classe di appartenenza.

 

[1] Rif. DPCM del 24.10.2020, art. 1 comma 9 lett. e): “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;”

[2] Rif. DPCM del 24.10.2020, art. 1 comma 9 lett. g): “fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;”