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La Federazione

Chiarimenti sull'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 per gli operatori

In seguito alle richieste pervenute dai tesserati, in armonia con le norme statali vigenti (con riferimento al decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e successive modifiche) e il parere del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si specifica quanto segue.

L’art. 3 del DL 105/2021 ovvero l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l’obbligo di accesso ai servizi ed attività di “palestre e sport di squadra al chiuso” così come in eventi e competizioni sportive, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 9 comma 2 DL 52/2021):

  • certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2,
  • guarigione dall’infezione,
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

La norma prevede quindi che dovranno essere in possesso di tali certificazioni unicamente coloro che hanno ACCESSO ai locali ovvero coloro che usufruiscono dell’attività somministrata.

Agli operatori, ovvero istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture non è richiesta la certificazione verde ma per tutta la durata della presenza all’interno della struttura e nello svolgimento delle attività lavorative, permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e di tenere correttamente indossata la mascherina.

Imminente la pubblicazione del protocollo applicativo di sicurezza aggiornato che conterrà anche la possibilità di svolgere attività di avviamento allo sport di base per i soci divulgativi (ex classe D) nei luoghi chiusi con contatto.