Con il DL 127 del 21 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2021) - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, il Governo ha introdotto il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro.
L’obbligo – in vigore dal 15 ottobre fino al 31 dicembre – vale tanto per i lavoratori del pubblico impiego quanto per quelli del settore privato. E in questa seconda area rientrano anche tutti i lavoratori dello sport, senza distinzione tra dipendenti, collaboratori e anche volontari.
Quanto sopra si ricava dall’art. 3, comma 2 del decreto legge, ai sensi del quale
"La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”
La mancanza del certificato verde comporta che il lavoratore venga considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: per i giorni di assenza non gli verrà riconosciuto alcun tipo di retribuzione o compenso o emolumento.
L'accesso ai locali sportivi al chiuso dovranno quindi essere consentiti unicamente a coloro che siano in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 9 comma 2 DL 52/2021):
- certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2,
- guarigione dall’infezione,
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina governativa: https://www.dgc.gov.it/web/