Avviso del 31 dicembre 2021
Con la pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (GU n.309 del 30 dicembre 2021) "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" sono state disposte le seguenti ulteriori misure che interessano il mondo dello sport:
Articolo 1 – In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).
Inoltre, a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a: impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
Articolo 4 - Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo). Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura temporanea, da cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
Aggiornate le FAQ del Dipartimento dello Sport.
In particolare la n. 17 - Per cosa è richiesta la certificazione verde?
In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che fino al 9 gennaio in zona bianca l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui all’art. 9, comma del DL 22 aprile 2021, n. 52 (cd certificazione verde “base”).
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:
- l'accesso a eventi e competizioni sportive;
- l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6;
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;
- l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell’obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- l'accesso agli impianti sciistici.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
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Aggiornamento del 24 dicembre 2021
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, e in vigore dal 25 dicembre 2021, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. In relazione al settore sportivo, il decreto-legge prevede che:
- per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, a partire dal 25 dicembre e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso;
- a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di disabilità), è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato;
- sempre a partire dal 25 dicembre, per l’accesso e l'utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Il decreto-legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Si fa presente che è in corso l’aggiornamento di linee guida e FAQ, limitatamente alle novità introdotte dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Le FAQ aggiornate (in particolare quelle generali e quelle per lo sport in zona bianca e gialla).