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Area Tecnica

Dal Dipartimento Sport del Governo ulteriore chiarimento sul "Green pass rafforzato". Pubblicate le FAQ

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:  

  1. l’avvenuta  vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  2. l’avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.  

Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test  antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel  rispetto dei criteri stabiliti  con  circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

Pertanto, l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:

  • In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
  • In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
    • in zona gialla: presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);
    • in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è prevista:
      • apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;
      • possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
      • possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
      • possibilità di svolgere attività sportive;
      • possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.

Sempre in zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).

 

Ulteriore chiarimento del Dipartimento Sport

In seguito ai numerosi quesiti pervenuti alla casella e-mail dedicata all'emergenza COVID-19 si precisa quanto segue per quanto concerne il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Atleti: In merito alle novità introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si fa presente che le disposizioni in merito alla necessità di possesso in zona bianca della certificazione verde "rafforzata" (ovvero quella di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) non trovano applicazione ai fini della pratica sportiva (atleti), sia essa svolta all'aperto che al chiuso. 

Pertanto si confermano, per le zone bianca e gialla, le disposizioni attualmente vigenti, ovvero necessità di possesso della certificazione verde "base" per la pratica sportiva all'interno di luoghi chiusi e per l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce (articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

Diversamente, in zona arancione, l’accesso a luoghi al chiuso per la pratica sportiva è consentito ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata", ovvero quella di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Pubblico nelle competizioni: in base all’art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. 

 

FAQ - Domande frequenti

Aggiornate sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 e dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (ultimo aggiornamento 29 novembre 2021).

Sito del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021