L’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica ha dato origine ad alcuni dubbi per le ASD che hanno optato per il regime forfetario Legge 398. In particolare:
- se per le ASD con ricavi commerciali inferiori ai 65 mila euro (nell’anno precedente) la situazione è apparsa chiara essendo stato previsto l’esonero dalla fatturazione elettronica con la conseguenza di poter continuare ad emettere la fattura cartacea anche per le prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione;
- per le ASD e SSD con ricavi commerciali superiori ai 65 mila euro (nell’anno precedente) la previsione che è soggetta alla fatturazione elettronica ma deve essere il CLIENTE/COMMITTENTE titolare di partita iva (leggasi sponsor nella maggioranza dei casi) a dover emettere la fattura elettronica al posto dell’associazione aveva fatto sorgere dubbi sul fatto se si trattava di una fattura emessa materialmente dal cessionario/committente in nome e per conto del cedente/sodalizio sportivo, oppure di un’autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile da parte del cessionario/committente
Con la pubblicazione delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di un videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alcuni aspetti critici della normativa sono stati chiariti.