Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che contiene misure per la liquidità delle imprese, prevede anche il rinvio di alcune scadenze fiscali, tra cui la proroga al 30 aprile per trasmettere all’Agenzia delle Entrate e consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Per effetto di tale proroga non viene, quindi, applicata nessuna delle sanzioni nel caso in cui le certificazioni non siano state trasmesse, come inizialmente previsto, entro il 31 marzo. Le sanzioni non si applicano se la trasmissione avviene entro il 30 aprile.
Resta ferma la possibilità di trasmettere le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2020.
Le motivazioni di tale proroga sono indicate nella relazione illustrativa in cui viene detto che:
“Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo”.
Aggiornamento del 14 aprile 2020
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E’ questa una delle novità fiscali più rilevanti del secondo decreto legge varato dal Governo a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Il termine ordinario del 7 marzo, già differito al 9 marzo cadendo di sabato, per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata è ufficialmente rinviato al 31 marzo 2020.
La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche dei compensi degli autonomi, non interessati dal modello 730 precompilato, può essere invece predisposta entro la scadenza prevista per il modello 770/2020 ovvero il 31 ottobre, che allo stesso modo cade di sabato e slitta al 2 novembre.
Il rinvio della scadenza delle CU 2020 impatta anche su un’altra importante scadenza fiscale: il modello 730 precompilato non sarà reso disponibile in sola lettura dal 15 aprile, come previsto inizialmente, ma sono a partire dal 5 maggio 2020. E ciò, come scrive il Governo, al fine di consentire “ai professionisti ed agli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – di avere più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento”.
La scadenza per l’invio telematico del modello 730/2020 precompilato slitta quindi al prossimo 30 settembre 2020.
Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998,n.322 e successive modificazioni.
Non è pertanto possibile la presentazione della CU 2020 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
La consegna della certificazione al collaboratore
Rimane invece fermo il termine del 31 marzo per la consegna delle certificazioni al dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati ad autonomo, dipendente o redditi diversi.
La certificazione unica si compone di due fogli:
- nel primo foglio sono riportati tutti i dati anagrafici di chi ha percepito il reddito, oltre alla firma da parte del datore di lavoro;
- nel secondo foglio sono riportati i dati fiscali tipici della certificazione unica ovvero i redditi erogati distinti per tipologia.
Ove il contribuente si accorga che i dati riportati nella certificazione unica non sono corretti deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro/committente che ha emesso il documento, al fine di farne comunicare la correzione all’Agenzia delle Entrate
Modalità di consegna delle certificazioni
La certificazione può essere consegnata in due diverse modalità:
- in forma cartacea;
- via mail.
Sulle modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:
- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)”
Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione.
Sanzioni in caso di errori, ritardo od omissioni della Certificazione Unica
La certificazione unica è soggetta alle sanzioni previste dal nuovo sistema sanzionatorio di cui al combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, del Decreto Legislativo 158/2015 e del Decreto Legislativo 151/2015 (meglio noto come "decreto semplificazioni").
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra.