Il Decreto Legge n.23 dell’8 aprile 2020 –Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 aprile prevede uno stanziamento di 35 milioni di euro , che sarà gestito attraverso l’ICS – Istituto per il Credito Sportivo, per le esigenze di liquidità non solo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive Associate nonché agli Enti di Promozione Sportiva.
In particolare, il primo comma dell’art. 14 del decreto “Liquidità” prevede una dotazione straordinaria di 30 milioni di euro per il Fondo di garanzia istituito dalla Legge n. 289/2002. Trattasi di un Fondo gestito dall’ICS per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
La garanzia può interessare i finanziamenti erogati direttamente dall’Istituto per il Credito Sportivo ma anche quelli concessi da altri intermediari bancari. Il testo del Decreto-legge fa riferimento alle “esigenze di liquidità” dei destinatari, con ciò aprendo – in linea teorica – alla possibilità che il finanziamento non sia espressamente destinato ad un investimento immobiliare o, comunque, al finanziamento degli altri interventi individuati dalla Legge n. 289/2002.
L’inclusione dei finanziamenti per esigenze di pura liquidità trova conferma nella relazione illustrativa al DL in commento, ove si precisa che “nella fase dell’emergenza pandemica da Covid-19, l’urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è infatti quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte e così via La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport“.
A quanto sopra indicato si affianca un secondo intervento sotto forma di concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’ICS o altri istituti bancari alle Federazioni, DSA, Enti di Promozione Sportiva e società sportive.
Per capire come richiedere il finanziamento occorrerà attendere il provvedimento che sarà adottato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali istituito presso l’ICS.
Si osserva, altresì, che la platea dei destinatari sembrerebbe essere più ampia rispetto a quella individuata dalla Legge istitutiva del Fondo di garanzia.
Il DL 23/2020 riconosce tra i beneficiari, oltre agli Organismi Sportivi, anche le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, con ciò includendo anche le associazioni prive di personalità giuridica.
Documentazione dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicato Ufficiale di Sport Governo
Questa la comunicazione del capo dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio, Giuseppe Pierro:
Si porta a conoscenza di codesti enti e organismi sportivi, che, tra le misure messe in atto da Governo per far fronte alla situazione emergenziale Covid-19, in considerazione delle criticità che molte realtà sportive stanno affrontando a causa dello stop imposto dalla quarantena, con il decreto indicato in oggetto, è stato previsto l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva, di cui all’art. 90, comma 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato dall’Istituto per il Credito Sportivo, fino al termine dell’anno in corso. È stato nel contempo costituito un apposito Comparto per operazioni di liquidità che consente l’ammissibilità ad esso, ai soggetti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. 242/99), che attualmente sono esclusi dall’accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Inoltre, è stato costituito un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell’Istituto medesimo.
Tali strumenti, che vanno ad aggiungersi alle misure già previste con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, consentiranno di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero e consentiranno altresì di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare l’importante ruolo sociale dello sport.