Ad integrazione della comunicazione già pubblicata il 27 marzo 2020, riportiamo di seguito alcuni interventi su domande più frequenti di interesse per il mondo dello sport.
A. Bonus dei 600 euro per i collaboratori sportivi
B. Bonus per gli istruttori titolari di partita IVA
C. Gestione degli affitti e di altri contratti
D. Ammortizzatori sociali
E. Contratti di collaborazione sportiva e amministrativo gestionale
F. Rimborsi delle quote di partecipazione all'attività
G. Accesso a finanziamenti
H. Erogazioni liberali
I. Rinvii dei termini
J. Obblighi e sanzioni
Sul bonus dei 600 euro per i collaboratori sportivi
A chi deve essere presentata la domanda?
A Sport e Salute
Chi ha diritto al bonus?
Spetta ai titolari di rapporti inquadrati nell'art. 67, lettera "m" del T.U.I.R., sia "sportivi puri" che "di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale", già in essere al 23 febbraio 2020 e che non percepiscano altri redditi da lavoro.
Come deve essere dimostrato il possesso dei requisiti?
Con una autocertificazione.
Come deve essere fatta la domanda?
Secondo le modalità che saranno stabilite da un "decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport" che dovrà essere emanato entro il 1 aprile; si tratta però come sempre di un termine ordinatorio, ovvero che potrebbe non essere rispettato senza conseguenza sulla sua validità. Al momento è stata attivata una mail dedicata: curaitalia@sportesalute.eu.
Entro quale termine deve essere presentata?
Il termine verrà fissato dal decreto del MEF.
Esiste un limite minimo e/o massimo di compensi al di sotto ovvero sopra del quale il bonus non spetta?
Il decreto Cura Italia non lo prevede, riteniamo che non possa quindi farlo il decreto del M.E.F., che è disposizione di rango inferiore.
Cosa si intende per "mancata percezione di altro reddito da lavoro", condizione indispensabile per aver diritto al bonus?
Certamente l’insussistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo; non è chiara la rilevanza per altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente; ulteriori chiarimenti ci auguriamo vengano dall'emanando decreto M.E.F. anche in relazione al periodo di riferimento della “percezione” di altro reddito da lavoro, non risultando chiaro al momento se si riferisca al mese di febbraio/marzo 2020 o precedente.
Dato che lo stanziamento è insufficiente per corrispondere il bonus a tutti gli aventi diritto, come verrà effettuata la selezione?
Il Decreto Cura Italia stabilisce che Sport e Salute riceve le domande e "le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione"; ciò non significa necessariamente che verranno soddisfatte in tale ordine fino a esaurimento delle risorse, anche perché per l'analogo provvedimento stabilito per i titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata l'INPS ha già detto che non seguirà tale procedimento (c.d. "click day").
L’indennità di 600 euro si cumula con i compensi sportivi percepiti nell’anno 2020 per il raggiungimento della soglia di euro 10.000?
Si ritiene di no perché la disposizione prevede che l’indennità non concorre alla formazione del reddito e quindi non dovrebbe cumularsi con i compensi ai fini del calcolo della soglia prevista dall’art. 69 comma II TUIR.
Nel caso in cui il datore di lavoro (ASD/SSD) corrispondesse un compenso al collaboratore sportivo nel mese di marzo pur in assenza di prestazione lavorativa, il collaboratore potrebbe richiedere l’indennità dei 600 euro a Sport e Salute?
Si ritiene di sì. Al momento è preclusiva solo la percezione di altro reddito da lavoro, intendendo per tale certamente il reddito da lavoro dipendente o autonomo.
I collaboratori sportivi incaricati dal CONI per la partecipazione all'attività scolastica possono ricevere il bonus di 600 euro?
In base all’attuale decreto sì, perché non si specifica quali collaboratori abbiano diritto, limitandosi a indicare genericamente la categoria dei collaboratori sportivi (senza altro reddito). Sarà necessario attendere il decreto MEF per capire se la corresponsione una tantum della somma presupporrà altri requisiti, ad esempio la qualifica di tecnico iscritto al Registro CONI. Questa possibile limitazione escluderebbe tale categoria dalla percezione della somma.
È possibile richiedere il bonus percependo il reddito di cittadinanza?
L’articolo 31 decreto stabilisce che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Considerando che l’art. 96 che disciplina il bonus per i collaboratori sportivi fa espresso riferimento alla “indennità di cui all'articolo 27”, si ritiene che il bonus non possa essere richiesto da chi percepisce il reddito di cittadinanza.
Sul bonus per gli istruttori titolari di partita IVA
Spetta anche a loro il bonus dei 600 euro?
Si, la procedura è però diversa, dato che non è gestita da Sport e Salute s.p.a. ma dall'INPS, sia nel caso in cui l’istruttore risulti iscritto alla gestione separata dell’INPS, sia che risulti iscritto al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals). In questo secondo caso però l’indennità dei 600 euro spetta solo se il lavoratore abbia versato almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 ed abbia un reddito per tale attività non superiore a 50.000 euro.
Il bonus per i titolari di partita iva spetta solo agli istruttori?
No, il bonus spetta a tutti i soggetti con partita iva iscritti all'INPS gestione separata e/o al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ad esempio: atleta non professionista, maestro di sci, personal trainer; mentre il bonus in oggetto non spetta a chi sia titolare di altra posizione previdenziale obbligatoria, quale - ad esempio - il medico sportivo, iscritto all'Enpam.
Sulla gestione degli affitti e di altri contratti
È previsto un aiuto di Stato?
Per il momento è previsto solo un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione per gli "esercenti attività d’impresa" che utilizzano locali accatastati nella categoria C/1 ("negozi e botteghe"). Quindi nel mondo sportivo potrebbero beneficiarne solo le società (non le associazioni) che utilizzino tale tipologia di locali, ipotesi abbastanza improbabile. Si attendono comunque chiarimenti in proposito, in quanto la misura di sostegno parrebbe riferirsi specificamente ad attività commerciali ed artigianali (“negozi e botteghe”). Fra le possibili modifiche in sede di conversione del decreto Cura Italia alcuni ipotizzano che l'agevolazione possa essere estesa anche ad altri soggetti e/o altre tipologie di immobili.
Se venisse confermato che anche le società sportive possono beneficiare del credito di imposta, come funziona in pratica?
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.13/E del 20 marzo ha istituito il nuovo codice Tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, indicando l'importo nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, quindi "2020".
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.
Sono previste sospensioni per i canoni di locazione nel settore sportivo?
L’art. 95 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 prevede la sospensione soltanto per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti sono sospesi fino al 31 maggio 2020; andranno versati senza interessi e sanzioni entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate sempre a partire da giugno 2020.
Come vanno regolate le riduzioni/sospensioni del canone di locazione?
Il Decreto Cura Italia non prevede misure per le locazioni tra privati, società o persone fisiche. Vanno quindi esaminate con attenzione le clausole contrattuali per verificare se sia possibile che vi siano "appigli" per richiedere al proprietario azzeramenti o riduzioni del canone, ma la strada migliore (anche per evitare i costi di una azione legale) è cercare un accordo con la proprietà; ci risulta che, poiché questa crisi sanitaria si innesta in un mercato, quello delle locazioni di immobili commerciali, non in grandissima salute, nella maggior parte dei casi non sia eccessivamente difficile raggiungere tali accordi.
Cosa succede se semplicemente non si paga il canone di locazione?
Bisogna prestare la massima attenzione, perché qualora le clausole contrattuali consentano al proprietario di avviare una azione di sfratto, non è possibile, come per le locazioni abitative, definirla sanando la morosità in corso di causa: anche pagando, a quel punto lo sfratto prosegue.
Come deve essere formalizzato l'eventuale accordo raggiunto?
Per le locazioni da società e in generale imprese, può essere sufficiente uno scambio di corrispondenza con data certa (l'ideale è sempre la PEC); per le locazioni da privati è invece necessario registrare l'accordo, perché in caso contrario il proprietario rimane tenuto a pagare le imposte sul canone contrattualmente previsto, ancorché non riscosso, appunto, a seguito degli accordi.
Sono previste sospensioni per il pagamento di bollette e utenze?
Non sono previste misure di sostegno per il pagamento delle utenze né sospensioni o rinvii per il pagamento delle bollette in scadenza.
Si suggerisce però di verificare con gli eventuali gestori a livello locale, in quanto anche per questa tipologia di spese in diversi territori sono state applicate sospensioni.
È possibile posticipare i pagamenti verso i fornitori?
Anche in questo caso non ci sono misure previste per legge e pertanto è opportuno accordarsi con i fornitori per la dilazione del pagamento e/o per la modifica delle prestazioni e/o per la risoluzione del contratto. Uno strumento utile quando si è già ricevuta la merce e non si è in grado di rispettare la scadenza del pagamento è quello di invocare l'impossibilità temporanea per causa non imputabile al debitore prevista dall'art.1256 c.c.; tuttavia siccome pagare una somma di denaro non sempre è considerata una prestazione oggettivamente impossibile, nonostante la crisi in corso, si consiglia di addivenire ad accordi scritti con i fornitori per lo spostamento dei termini di pagamento.
Sono previste misure per le a.s.d con un solo dipendente?
Sì, anche le a.s.d. e gli altri enti non profit possono accedere alla CIGD, senza limiti dimensionali quindi anche per un solo dipendente, purché in forza al 23 febbraio 2020 come previsto dall’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n.18. La domanda si presenta alla Regione e la procedura sarà operativa dopo che un decreto del Ministero del Lavoro di intesa con il MEF avrà stabilito i criteri di ripartizione delle risorse assegnate a livello nazionale (2.390,2 milioni).
Quale ammortizzatore sociale (CIG o CIGD o fis) può richiedere una soc. sport. dilettantistica con 3 dipendenti assunti inquadrata all'Inps con Codice Statistico Contributivo 11808 (gestione piscine) e CA 0J.
Cassa Integrazioni Guadagni in deroga, secondo la delibera della Regione di riferimento.
Sui contratti di collaborazione sportiva e amministrativo gestionale
I contratti in corso devono essere sospesi?
È opportuno che ciascun contratto venga gestito in base alle esigenze dell'a.s.d./s.s.d. e del collaboratore: ad esempio, ci sono situazioni in cui ci si accorda per la sospensione del contratto, oppure altre situazioni in cui viene comunque erogato il compenso o una parte di esso, con l'accordo di recuperare le ore nella stagione sportiva successiva, o quando potrà essere riaperto l'impianto.
Sui rimborsi delle quote di partecipazione all'attività
Sono previsti obblighi di rimborso per le quote associative o per le quote di iscrizione ai corsi o quote di abbonamenti corrisposti per l’attività sportiva ma non goduti nel periodo di chiusura dei centri?
In prima istanza occorre verificare se vi siano obblighi in tal senso che risultino dal contratto/atto di iscrizione. In assenza, si evidenzia che al momento non sono previsti obblighi di legge nel Decreto “Cura Italia” di rimborso o di emissione di voucher di pari valore a favore degli utenti, come invece stabilito per i contratti di soggiorno e per i biglietti di spettacoli, musei o altri luoghi di cultura. Per le quote associative, e specificamente le quote per acquisire la qualifica di associato, solitamente il diniego di rimborso è previsto nello statuto.
Il Decreto Cura Italia prevede all’art. 49 misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese mediante finanziamenti bancari coperti da un Fondo di garanzia e all’art. 56 misure di sostegno, quali la sospensione delle rate dei mutui. Queste misure spettano anche alle SSD?
Si ritiene di sì. La norma si riferisce alle micro, piccole e medie imprese come definite, nei parametri dimensionali, da una Raccomandazione della Commissione Europea (n.2003/361/CE del 6 maggio 2003) secondo cui si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica anche in forma associativa. Specificamente micro impresa è tale l’impresa che occupi meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro, piccola impresa meno di 50 persone e fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, media impresa meno di 250 persone e fatturato annuo inferiore a 43 milioni di euro. Non risulta al momento preclusivo al sostegno il fatto di non avere finalità di lucro. Ci si auspica un chiarimento in merito all’ammissibilità per le a.s.d. stante la proprietà indivisa tra i soci che rappresenta un ostacolo alle misure di sostegno finanziario da parte del sistema bancario.
Una società sportiva dilettantistica può sospendere i mutui/leasing/finanziamenti in corso attivati per l’acquisto di attrezzature sportive e/o la ristrutturazione degli impianti in cui opera e/o altre finalità?
Occorre distinguere tra a.s.d. e s.s.d. a r.l. e/o società cooperative sportive dilettantistiche.
Le s.s.d. e le cooperative sono imprese, e possono quindi accedere alle agevolazioni previste dall’art. 56 del decreto.
In concreto occorre presentare una domanda agli istituti di credito e agli eventuali altri intermediari interessati chiedendo la sospensione fino al 30/09/2020 del piano di rimborso delle rate dei mutui o finanziamenti ovvero dei canoni leasing in corso. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale ovvero anche la quota interessi.
Il piano di ammortamento riprenderà dal mese di ottobre.
Questa agevolazione non prevede una procedura di valutazione da parte dell’istituto di credito ed è (dovrebbe essere, ai sensi del Decreto) automatica e concedibile a semplice richiesta dell’impresa debitrice.
Lo stesso art. 56 prevede inoltre che gli istituti di credito non possano revocare, fino al 30/09/2020, le eventuali anticipazioni di credito (scoperti di c/c o anticipi fatture o effetti) esistenti alla data del 29 febbraio 2020.
In alternativa alla suddetta sospensione (ovvero, preferibilmente, in aggiunta alla suddetta sospensione, una volta scaduto il termine del 30/09/2020) l’accordo tra ABI e Associazioni di imprese prevede la possibilità di richiedere l’allungamento o la sospensione dei prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020
La sospensione (moratoria) del pagamento prevede in questo caso la sola sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti (gli interessi vanno comunque pagati) e può essere chiesta per la durata massima di 12 mesi
Tutte le suddette ipotesi di sospensione o moratoria sono previste solo per le micro imprese e le PMI.
Purtroppo le A.S.D., non potendo qualificarsi quali imprese e non essendo iscritte al Registro Imprese delle CCIAA appaiono al momento (e fatti salvi eventuali, successivi chiarimenti) escluse da tale agevolazione.
È possibile utilizzare le agevolazioni fiscali le erogazioni liberli previste dall'art. 83 del d.lgs. 117/2017 (perché più convenienti) rispetto a quanto indicato nel decreto "Cura Italia"?
Certamente. Nell'art. 66 del d.l. 18/2020 per le persone fisiche (e gli enti non commerciali) si è previsto che le erogazioni liberali siano detraibili in ragione del 30% dell'importo erogato con un massimale (dell'erogazione) di 30.000 euro. Non è prevista l'opzione per la deduzione.
Questo tipo di beneficenza gode di un limite di agevolazione inferiore poiché gli enti destinatari non sono quegli enti che saranno "del terzo settore" secondo la denominazione che ne dà il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).
Infatti possono essere destinatari
- lo Stato,
- le regioni,
- gli enti locali territoriali,
- gli enti o le istituzioni pubbliche
- le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute (cioè con personalità giuridica) senza scopo di lucro,
purché le donazioni siano finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ciò non toglie che se il destinatario dell'erogazione liberale è una Onlus o una Odv (che normalmente è anche Onlus) o una Aps (che può essere anche Onlus) si possano invocare le agevolazioni indicate nell'art. 83 del d.lgs. 117/2017 che risultano essere più favorevoli al contribuente.
Risultano invece più favorevoli le agevolazioni previste nel d.l. 18/2020 se le erogazioni liberali sono effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa poiché sono deducibili integralmente senza alcun massimale.
Il termine di presentazione del Modello EAS per intervenute variazioni è sempre il 31 marzo?
Il termine di invio dell’Eas è prorogato per effetto dell’art 62 del Decreto “Cura Italia”
Come ci deve regolare per quanto riguarda gli obblighi sociali (approvazione bilanci, modifiche statutarie, ecc) vista l'impossibilità di convocare l'assemblea dei soci e/o il consiglio direttivo?
I termini sono stati rinviati da 120 gg a 180 gg.
Può un manutentore, finché durano le misure di contenimento, raggiungere l'impianto sportivo (es. piscina) per l'ordinaria manutenzione?
Sulla base della ratio dei provvedimenti finora presi, si ritiene che lo spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro (nel caso l'impianto sportivo) sia legittimo solo qualora il mancato intervento comporti danni irreparabili alla struttura; di conseguenza riteniamo che spostamenti finalizzati all'ordinaria manutenzione violino le norme che al momento limitano la circolazione delle persone.
È vero che con l'ultimo decreto sono state inasprite le sanzioni per la violazione delle norme di contenimento?
La violazione delle misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, disciplinata dall’art. 4 dell’ultimo decreto (d.l. 25 marzo 2020), è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3000.
Ove la violazione contravvenga la chiusura di centri di aggregazione, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi anche privati è applicata altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio e dell’attività da 5 a 10 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
È pertanto superata la più gravosa sanzione (penale) del primo decreto, secondo il quale l’inosservanza delle disposizioni era sanzionata, salvo che il fatto costituisse un più grave reato, ai sensi dell’art. 650 c.p. (“inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”).
La previsione attualmente in vigore, seppure sembri più gravosa perché indica espressamente l’obbligo del pagamento di una somma di denaro a carico del trasgressore, in realtà è più favorevole, non trattandosi di un reato, ma di un illecito amministrativo.
Non deve essere tuttavia trascurata l’eventuale applicazione di una sanzione accessoria (ulteriore rispetto al pagamento della sanzione pecuniaria) consistente nella chiusura dell’esercizio per il periodo di tempo indicato dal legislatore.
Inutile ricordare che l’osservanza delle norme in materia di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 rappresenta innanzitutto un dovere civico (oltre ad evitare di incorrere nella commissione di un illecito amministrativo).
Che succede se qualche atleta utilizza l'impianto durante il periodo di chiusura obbligatoria?
Come è noto sono impediti da qualche settimana l’apertura e l’utilizzo degli impianti sportivi; l’ultimo decreto (d.l. 25 marzo 2020 n.19) prevede, in caso di inosservanza del divieto, la sanzione amministrativa da euro 400 a 3000, salvo che il fatto costituisca reato. Si tratta di un illecito amministrativo (purché non sussistano i presupposti di un reato), fattispecie meno grave di quella prevista originariamente.
Nel caso di utilizzo dell’impianto sportivo da parte di un atleta/utente, il pagamento della sanzione amministrativa è posto non solo a carico dell’utilizzatore, che ha violato la norma, bensì anche del gestore che ha consentito una simile inosservanza.
Attenzione, perché il gestore può vedersi inflitta un’ulteriore sanzione amministrativa accessoria, consistente nella chiusura dell’esercizio per un periodo da 5 a 30 giorni (nonché eventuale sospensione della licenza).