Approvato nella notte, il nuovo Decreto non prevede nessuna restrizione per le attività sportive svolte dalla FIDS e dalle ASD così come previsto nell’Art.1 comma g che recita: “Io svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo”.
Rimaniamo in attesa del provvedimento del Ministero dello Sport per il dettaglio delle discipline di contatto secondo quanto relazionato dalla FIDS nella comunicazione trasmessa al Governo il 12 ottobre.
Testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (13 ottobre 2020)
Rimangono al momento valide le disposizioni già deliberate dal Consiglio Federale:
- per gli allenamenti (Protocollo applicativo di sicurezza, #ripartiamoinsicurezza)
- per le competizioni (Misure di sicurezza per le competizioni di danza sportiva)